Quando devono essere fatti i controlli ai carroponti e alle gru a bandiera?
Ricordiamo che i carriponte e le gru a bandiera con portata superiore ai 200 kg, oltre ai controlli trimestrali, DEVONO essere sottoposti alle verifiche da parte dall’INAIL o SOGGETTO ABILITATO secondo quanto stabilito dall’art.71, comma 11, del D.Lgs. nr. 81/2008, con la periodicità descritta nell’allegato VII del medesimo D.Lgs.
Per le modalità di denuncia della messa in servizio con conseguente attribuzione del nr. di matricola e la richiesta della visita stessa, si veda il D.Lgs. 11 Aprile 2011.
PER LA PRIMA VISITA PERIODICA
deve essere messa a disposizione la seguente documentazione:
- dichiarazione di conformità CE o libretto ENPI/ISPESL;
- dichiarazione di corretta installazione (ove previsto);
- diagramma delle portate (ove previsto);
- diagramma dell’area di lavoro (ove previsto);
- manuale di istruzioni per l’uso;
- registro di controllo (rapportini delle verifiche trimestrali)
PER LE VISITE SUCCESSIVE ALLA PRIMA
la documentazione richiesta è la seguente:
- manuale uso;
- registro di controllo (rapportini delle verifiche trimestrali);
- dichiarazione del datore di lavoro in merito alla individuazione e alla formazione dei lavoratori che utilizzano l'attrezzatura;
- verbali di verifiche periodiche precedenti;
- libretto ENPI-ISPESL (in originale - copia conforme), ovvero, per le attrezzature di lavoro provviste di marcatura CE, ai sensi del DPR 459/96, copia della dichiarazione di conformità
PER LE ATTREZZATURE CON DATA ANTECEDENTE AL 1996
Per tali tipi di attrezzature, nel caso in cui si dovessero verificare incidenti, al fine di non incorrere nella sanzione pecuniaria, in conformità a quanto richiesto dall’allegato 5 del D.Lgs 81/08, serve una PERIZIA ASSEVERATA in tribunale e/o presso un notaio, redatta da parte di un tecnico abilitato.